Risarcimento danno morale ritardo aereo

Il ritardo aereo, all’interno dell’Unione Europea, non solo prevedere il rimborso il cui indennizzo varia a seconda delle tratte ma prevede anche un risarcimento per danni morali. 

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E’ possibile chiedere il risarcimento danno morale ritardo aereo: cosa fare ed informazioni

In caso di ritardo aereo, la normativa dell’Unione Europea riguardante i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, prevede un rimborso in caso di ritardo di un volo pari o superiore a 3 ore o per una cancellazione.

Molte questioni sono state sollevate in merito al risarcimento per danno morale causato dal ritardo di un aereo.

Il risarcimento per danno morale causato dal ritardo di un aereo, disciplinato con il nome di “risarcimento supplementare”, ancora oggi, è questione di screzi tra giudici di pace e compagnie aeree perchè, fondamentalmente, il danno morale deve essere dimostrabile e vi assicuriamo che non è facile.

Fatto sta che molti giudici di pace, oltre alla compensazione pecuniaria, hanno riconosciuto ai passeggeri anche il risarcimento per danni morali.

Con la sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-83-10, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “la nozione di risarcimento supplementare deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subìto un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza”.

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Grazie alla sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-83-10 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i giudici di pace in Italia si sono uniformati in merito ed hanno condannato le compagnie aeree anche al risarcimento del danno non patrimoniale o morale.

Il disagio psicofisico deve essere chiaramente dimostrato e come già abbiamo accennato, non è proprio semplicissimo, quindi il danno morale causato dal ritardo di un aereo può essere quantificato in termini monetari.

Per essere ancor più precisi, risulta legittima anche la richiesta del turista danneggiato che richieda sia il danno morale, sia lo specifico danno da “Vacanza Rovinata”.

Tirando le somme, il danno morale causato dal ritardo aereo è in “Re Ipsa” ed è quantificabile in via equitativa.