Etna, voli cancellati e ritardi: molti non lo sanno, ma il rimborso può spettare comunque

Autore:
Sara Perazzo
  • Laurea in Storia Medioevale
Tempo di lettura: 7 minuti

Cancellazioni, ritardi e voli dirottati per l’attività dell’Etna: anche quando la causa è un evento naturale eccezionale, i passeggeri conservano precisi diritti. Ecco quando spetta il rimborso e cosa deve garantire la compagnia aerea.

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Etna
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L’attività dell’Etna ha provocato nuovi disagi nei collegamenti da e per l’aeroporto di Catania, tra cancellazioni, ritardi e voli dirottati verso altri scali siciliani. Per chi resta a terra, però, è importante distinguere tre concetti spesso confusi: rimborso del biglietto, riprotezione e compensazione pecuniaria non sono la stessa cosa.

Il riferimento è il Regolamento europeo 261/2004, applicabile anche ai voli low cost. In caso di cancellazione il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto per il viaggio non effettuato e la riprotezione verso la destinazione finale. Il rimborso conseguente alla scelta del passeggero dopo la cancellazione deve avvenire entro sette giorni. Restano inoltre specifici obblighi di assistenza a carico del vettore. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Etna, maltempo ed eventi naturali: quando spetta il rimborso

Aeroporto
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Un’eruzione vulcanica e la presenza di cenere incompatibile con la sicurezza dei voli rientrano nel quadro delle circostanze eccezionali, cioè eventi che non dipendono dalla compagnia. In questi casi il vettore può essere esonerato dalla compensazione pecuniaria, purché dimostri l’esistenza della circostanza eccezionale e di aver adottato le misure ragionevoli. Questo, però, non significa perdere il denaro speso per il biglietto.

La distinzione fondamentale è tra rimborso del biglietto, riprotezione e compensazione economica. Se il volo viene cancellato a causa della cenere dell’Etna, il passeggero può decidere di non partire più e chiedere la restituzione del costo del biglietto relativo alla parte di viaggio non effettuata, senza penali e nei termini previsti dal Regolamento europeo 261/2004. Se, invece, ha ancora necessità di raggiungere Catania o un’altra destinazione prevista dalla prenotazione, può scegliere la riprotezione. In questo caso la compagnia deve offrirgli un trasporto alternativo verso la destinazione finale alla prima occasione disponibile.

Un discorso diverso riguarda la compensazione pecuniaria, cioè l’indennizzo aggiuntivo che, a seconda della tratta e delle condizioni previste dalla normativa europea, può arrivare a 250, 400 o 600 euro. Non si tratta del rimborso del prezzo pagato per il biglietto. Quando la cancellazione dipende da una circostanza eccezionale fuori dal controllo della compagnia, come un’eruzione vulcanica e la presenza di cenere che impedisce di volare in sicurezza, questo indennizzo normalmente non è dovuto, a condizione che il vettore dimostri la circostanza eccezionale e di aver adottato tutte le misure ragionevoli. L’evento naturale, quindi, può escludere la compensazione, ma non fa venir meno la scelta tra rimborso e riprotezione né il diritto all’assistenza durante l’attesa.

Cosa deve garantire la compagnia durante l’attesa

Aeroporto, Passeggeri
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Anche quando la cancellazione dipende da un evento eccezionale come l’attività dell’Etna, la compagnia aerea deve continuare ad assistere i passeggeri rimasti a terra. In base alla durata dell’attesa, il vettore deve offrire gratuitamente pasti e bevande in quantità adeguata e consentire due comunicazioni, per esempio tramite telefono o email. Se il nuovo volo richiede di trascorrere una o più notti fuori casa, l’assistenza comprende anche la sistemazione in albergo e il trasferimento tra l’aeroporto e la struttura.

Se l’assistenza dovuta non viene fornita e il viaggiatore è costretto ad anticipare personalmente il denaro per mangiare, dormire o raggiungere l’hotel, è importante conservare scontrini, fatture e ricevute. Le spese devono essere necessarie, ragionevoli e legate al disagio provocato dal volo. La documentazione potrà essere presentata al vettore per chiederne il rimborso. Se la richiesta viene respinta o resta senza risposta, il passeggero può procedere con un reclamo formale e valutare gli ulteriori strumenti di tutela disponibili.

Come chiedere il rimborso e cosa conservare

Aeroporto, Documenti
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Il reclamo per il rimborso del biglietto o delle spese di assistenza mancata va presentato alla compagnia aerea seguendo le procedure indicate dal vettore. ENAC precisa che il reclamo può essere presentato entro due anni dal volo, ma, per cautela rispetto a differenti interpretazioni, invita a procedere entro sei mesi. Chi si trova coinvolto in una cancellazione può seguire questi passaggi:

  • Contattare subito la compagnia: comunicare per iscritto la propria scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione verso la destinazione finale.
  • Chiedere l’assistenza: pasti, bevande e, quando necessario, hotel e trasferimenti devono essere garantiti secondo quanto previsto dal Regolamento 261/2004.
  • Conservare ogni documento: carta d’imbarco, prenotazione, comunicazioni della compagnia, ricevute di pasti, hotel e trasporti sono fondamentali per un’eventuale richiesta di rimborso delle spese.
  • Documentare un dirottamento: se il volo termina in un aeroporto diverso da quello previsto, chiedere alla compagnia come verrà garantito il proseguimento verso la destinazione finale prima di organizzarsi autonomamente.
  • Presentare un reclamo scritto: se la compagnia non riconosce quanto dovuto, inviare un reclamo formale e conservarne copia. Eventuali violazioni del Regolamento possono poi essere segnalate all’ENAC.

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